Nel giugno del 1968 nasce presso la facoltà di mineralogia di Torino il GRUPPO MINERALOGICO PIEMONTESE(GMP);il nucleo iniziale di 15 soci viene coordinato dal curatore del museo dell’Università, il dottor Carlo Trossarelli.
Art. I: È costituita in Torino un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE PIEMONTESE DI MINERALOGIA E PALEONTOLOGIA” siglabile “A.P.M.P.”.
Art.II: L’associazione si propone i seguenti scopi:
a) svolgimento di riunioni periodiche tra i soci per scambi di minerali e fossili, di informazioni mineralogiche e paleontologiche nonché dibattiti, conferenze e corsi didattico-scientifici sulle scienze della terra;
b) costituzione di raccolte bibliografiche, fotografiche e videografiche sulle scienze della terra, con particolare attenzione ai reperti regionali;
c) pubblicazione e/o partecipazione a lavori inerenti le scienze della terra, ed in particolare su mineralogia, cristallografia, geologia e paleontologia;
d) costituzione di una raccolta di campioni a scopo museale tramite donazioni e/o acquisti deliberati dall’Associazione;
e) promozione dell’interesse per la mineralogia e la paleontologia (e le scienze a loro collegate), tra gli alunni della scuola dell’obbligo, con lezioni, proiezioni, dono di collezioni didattiche ed altre iniziative a carattere divulgativo;
f) collaborazione con altre associazioni, enti e musei aventi le medesime finalità ed affiliazione alla federazioni cittadine provinciali, regionali, nazionali, europee ed internazionali;
g) qualsiasi altra attività collegata alle scienze della terra ed in particolare con la mineralogia, la cristallografia, la geologia e la paleontologia.
Art. III: L’Associazione ha durata illimitata.
Art. IV: All’Associazione possono iscriversi in qualità di soci ordinari e secondo le modalità stabilite, tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. L’iscrizione all’associazione implica per il neosocio l’accettazione del presente statuto e del regolamento appositamente stilato dal consiglio direttivo. Sarà costituita una sezione giovanile per individui di età inferiore ai diciotto anni, i quali non avranno diritto di votare alle assemblee. Verranno nominati dei soci onorari o annuali o a vita tra quelle personalità che avranno favorito l’attività dell’associazione e tra coloro che si saranno distinti nel campo delle scienze della terra ed in particolare sulla mineralogia, cristallografia, geologia e paleontologia con diritto di voto alle assemblee sociali. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dall’assemblea dei soci, essa è strettamente personale e non trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.
Art. V: I soci, in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto:
a) di frequentare i locali sociali e di partecipare alle varie attività dell’associazione stabilite dal consiglio direttivo;
b) di servirsi del materiale didattico, illustrativo e scientifico in dotazione all’associazione ed utilizzare gli spazi espositivi rispettando le normative ed i regolamenti stabiliti dal consiglio direttivo.
Art. VI: L’Associazione è senza finalità di lucro, a carattere apolitico ed aconfessionale. Qualsiasi propaganda, nell’ambito della sede o delle manifestazioni organizzate dall’associazione, a qualunque titolo effettuata, contraria alle finalità di cui sopra, comporta l’immediata ed automatica decadenza del socio.
Art. VII: La qualità di socio dell’associazione si perde:
a) per decesso;
b) per dimissioni epistolarmente motivate;
c) per esclusione dovuta a morosità nel versamento della quota sociale da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno;
d) per espulsione decretata dal consiglio direttivo o su richiesta di almeno il venti per cento dei soci al consiglio direttivo, nel caso che il socio si renda colpevole di azioni immorali e/o tenga un comportamento lesivo al prestigio dell’associazione. La perdita della qualifica di socio comporta pure la perdita di ogni qualsivoglia diritto nell’ambito dell’associazione.
Art. VIII: Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il collegio dei Probiviri.
Art. XIX: Confermata la sovranità dell’Assemblea dei soci, questa si riunisce in forma di Ordinaria entro la fine del mese di aprile di ogni anno. La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante avviso esposto in sede ed altresì mediante comunicazione scritta, a mezzo posta ordinaria, indirizzata a tutti i soci in regola con la quota annuale ed i soci onorari. In prima convocazione l’assemblea si intende regolarmente costituita e valida per deliberare quanto sia presente o validamente rappresentato almeno il cinquantun per cento dei soci iscritti ed aventi diritto di voto; le deliberazioni saranno valide se approvate dalla maggioranza semplice dei soci intervenuti o rappresentati. In seconda convocazione l’assemblea risulta validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei soci presenti ed aventi diritto di voto. Le delibere prese in tale ambito così come il rendiconto annuale e le cariche sociali, verranno esposte nei locali dell’associazione od, in mancanza di questi, inviati ai soci in regola con la quota sociale per posta ordinaria.
Art. X: Ogni socio, in regola con la quota sociale, conta per un singolo voto e non può rappresentare per delega più di due soci.
Art. XI: L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione e, in caso di sua assenza od impedimento, da uno qualsiasi dei membri del consiglio direttivo designato in tale sede dall’Assemblea. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di voto e stabilisce le priorità d’intervento dei singoli soci alle discussioni. Delle riunioni dell’assemblea si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. XII: L’Assemblea Ordinaria:
a) approva il rendiconto consuntivo economico-finanziario e, ove possibile, il preventivo;
b) propone e discute i programmi e le attività;
c) elegge gli organi dell’associazione;
d) stabilisce l’importo della quota associativa per l’anno successivo.
Art.XIII: L’assemblea può riunirsi in forma Straordinaria ogni qualvolta si renda necessario su proposta del consiglio direttivo o su richiesta dei soci pari ad almeno in venti per cento dei soci iscritti ed aventi diritto di voto. L’Assemblea Straordinaria:
a) delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell’associazione con la maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto;
b) delibera le modifiche da apportare allo statuto sociale con la maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto;
c) delibera lo scioglimento e liquidazione dell’associazione con la maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.
Art. XIV: Le elezioni degli organi sociali si terranno normalmente ogni due anni nel mese di aprile e valgono per esse le disposizioni del precedente articolo 9°. si precisa che hanno diritto di voto e sono eleggibili solo i soci in regola con la quota sociale dell’anno in corso ed i soci onorari.
Art. XV: Le cariche in seno al consiglio direttivo e le relative mansioni specifiche verranno stabilite dal consiglio direttivo stesso nel corso della sua prima riunione da farsi entro e non oltre una settimana dalle elezioni.
Art. XVI: Nel corso dell’assemblea che provvederà all’elezione del consiglio direttivo verranno pure eletti i probiviri.
Art. XVII: Il consiglio direttivo è composto da un consigliere ogni venti soci aventi diritto di voto con un minimo di quattro membri. I probiviri saranno i numero di tre e la loro carica sarà incompatibile con qualsiasi altra in seno all’associazione.
Art. XVIII: I compiti del consiglio direttivo sono:
a) la nomina del presidente, che assume anche la carica di presidente dell’Associazione, del vice presidente, del tesoriere e del segretario e la determinazione delle mansioni dei singoli consiglieri;
b) la direzione amministrativa e disciplinare;
c) la programmazione delle attività sociali;
d) qualsiasi altro provvedimento necessario al buon funzionamento dell’Associazione.
Art. XIX: Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone inoltre della firma con tutti i poteri di gestione. Per la gestione contabile il Presidente può avvalersi della firma sui conti bancari e postali di altri due membri del consiglio specificatamente designati e che rispondano in toto al Presidente. Inoltre egli rappresenterà l’associazione nei rapporti con eventuali enti ed organizzazioni alle quali l’associazione intenda aderire o collaborare. In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni saranno assunte dal vice presidente o da un altro consigliere appositamente delegato.
Art.XX: I consiglieri che per ingiustificato motivo non parteciperanno a tre riunioni durante l’anno vengono considerati decaduti e possono venire sostituiti, così come per coloro che rendessero la carica vacante per dimissioni o morte, dai soci che nella graduatoria elettorale hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo l’ultimo eletto. I consiglieri subentrati in carica vi rimangono sino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituti. È data facoltà al consiglio direttivo, nel caso le numerose attività sociali lo richiedano, di estendere le cariche sociali anche ai soci non eletti in base all’articolo 17°.
Art. XXI: Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, il cui minimo è quattro, quelli rimasti in carica, ed in mancanza di questi ai probiviri, devono convocare l’assemblea dei soci affinché si provveda a nuove elezioni.
Art. XXII: Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese; le modalità verranno stabilite da un apposito regolamento emanato dal consiglio direttivo stesso. I consiglieri che per impossibilità od impedimento non partecipino alle riunioni devono darne giustificata motivazione. Le riunioni sono aperte a tutti i soci che hanno diritto di parola, qualora interpellati dal direttivo, ma non di voto.
Art. XXIII: Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo e relative delibere, occorre la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri che lo compongono. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.
Art. XXIV: Compito dei probiviri, che decidono a maggioranza, è verificare il buon andamento dell’associazione ed il rispetto delle norme statutarie ed in caso di inadempienza, dimissioni o scioglimento dell’intero consiglio direttivo, reggerne la direzione e predisporre, se possibile, l’assemblea dei soci, straordinariamente convocata, per nuove elezioni.
Art. XXV: Il Patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dei beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
b) dell’introito delle quote sociali ordinarie;
c)da utili derivanti dalle attività svolte;
d) da contributi, erogazioni e lasciti in denaro da parte di enti provati o singole persone;
e) da redditi catastali, patrimoniali e finanziari. Il patrimonio dell’associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente per gli scopi di cui all’art. 2° del presente statuto.
Art. XXVI: È fatto assoluto divieto ai soci, di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali. Ogni spesa riguardante oltre il cinquanta per cento del patrimonio dell’associazione deve essere approvata dai soci con almeno i tre quarti dei votanti presenti in sede di assemblea ordinaria o straordinario. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio di cui all’art. 25°, dovrà essere devoluto ad altra associazione, ente pubblico o privato, museo, con finalità analoghe o maggiormente simili all’art. 2° del presente statuto. Delle questioni giuridiche ed amministrative se ne occuperà in primis il Presidente, ed in mancanza od impossibilità, un membro del consiglio direttivo autorizzato alla firma per conto dell’associazione, od, in mancanza, i probiviri, od in extremis, un perito liquidatore esterno all’associazione.
Art. XXVII: L’associazione non assume alcuna responsabilità nei confronti di soci ed invitati per qualsiasi danno a persone o cose che dovessero accadere nello svolgimento delle attività sociali. L’accesso alla sede sociale è riservato ai soci mentre persone estranee possono essere invitate previa autorizzazione di un membro del consiglio direttivo.
Art. XXVIII: Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e dei regolamenti interno di volta in volta deliberati e pubblicizzati dal consiglio direttivo. Per tutte le norme non previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti interni valgono le decisioni prese dall’assemblea a maggioranza assoluta dei presenti. Visto per inserzione e deposito.
Torino, lí 16 Aprile 1998